STATUTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ
PER CALCIATORI ALLENATORI E PREPARATORI ATLETICI DI CALCIO
Art. 1
1.1 Il Fondo di Solidarietà per Calciatori Allenatori e Preparatori Atletici di Calcio
(“Fondo”) è costituito fra la Lega Nazionale Professionisti Serie B (“Lega Serie B"), la
Lega Italiana Calcio Professionistico (“Lega Pro”), l’Associazione Italiana Calciatori
(“AIC”), l’Associazione Italiana Allenatori Calcio (“AIAC”) tutti cumulativamente indicati
anche come “Enti Costitutori”.
Art. 2
2.1 La sede legale del Fondo è in Roma, Via Claudio Monteverdi n. 20. Su indicazione del
Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi operative nel comune di Roma.
2.2 La durata del Fondo è fissata fino al 30 giugno 2050.
2.3 La facoltà di recesso dal Fondo è regolata dal successivo art. 23.
Art. 3
3.1 Ai fini di cui in appresso si chiarisce il significato dei termini di seguito utilizzati: Atleti:
si intendono i calciatori e le calciatrici, nonché tutti coloro che esplicano una attività fisica nell'ambito del calcio; Tecnici: devono intendersi inclusi in questa categoria tutti coloro che il Settore Tecnico inquadra nelle qualifiche di “tecnici” o “altri tecnici” e tutti coloro che contribuiscono tecnicamente al gioco del calcio.
3.1 bis Il Fondo non ha scopo di lucro ed ha la finalità di corrispondere, con le modalità
e nei limiti fissati dal presente Statuto, un contributo per la mancata percezione degli
emolumenti dovuti in forza di contratti economici ratificati, ai sensi della disciplina
regolamentare della FIGC in favore degli atleti e dei componenti dello staff tecnico del
calcio, già tesserati per le società inadempienti, aderenti alla Lega Serie B, Lega Pro e
Divisione Serie A femminile professionistica (“Beneficiari”), a seguito di revoca o di
decadenza dalla affiliazione a carico della società inadempiente, ovvero di esclusione o non ammissione della stessa al Campionato di competenza. La contribuzione non è dovuta in caso di squalifica per doping, per illecito sportivo o per violazione dei divieti di qualsiasi fonte in materia di scommesse, derivanti da fatti o condotte dei Beneficiari, a prescindere dalla data della loro commissione o del loro accertamento.
La contribuzione potrà, inoltre, non essere erogata in caso di contratti economici stipulati dal richiedente con società delle quali risulti notorio lo stato di insolvenza e/o decozione sulla base di comunicazioni pervenute al Fondo dagli Enti Costitutori o, comunque, nei confronti delle quali la CO.VI.SO.C, nel corso della Stagione Sportiva cui la richiesta di contribuzione si riferisce:
a) abbia effettuato rilievi relativi a mancati adempimenti degli obblighi previsti dall’art. 85
NOIF o, comunque, dal Comunicato Ufficiale relativo al Sistema di Licenze Nazionali;
b) abbia inoltrato gli atti alla Procura Federale con conseguente deferimento della Società avanti agli Organi di Giustizia Sportiva per violazione degli stessi obblighi previsti alla lettera a), che precede, e che a tali provvedimenti abbia fatto seguito la irrogazione della sanzione della penalizzazione.
3.2 La contribuzione a favore dei Beneficiari riguarderà esclusivamente le somme,
contrattualmente stabilite, non percepite nel corso della stagione sportiva precedente il
provvedimento di non ammissione al campionato di competenza della società
inadempiente.
3.3 Nel caso in cui il provvedimento di revoca o decadenza dalla affiliazione o esclusione
dal campionato di competenza intervengano nel corso della stagione sportiva nella quale
la società risulta iscritta al campionato di competenza, la contribuzione a favore dei
Beneficiari riguarderà le somme, contrattualmente stabilite, non percepite fino a11a data
di tale provvedimento.
3.4 Il Consiglio di Amministrazione, nella valutazione delle istanze e nella determinazione
del contributo da erogare, ha facoltà di fare riferimento ai Lodi emessi dai Collegi Arbitrali,
previsti dagli Accordi collettivi sottoscritti dalle Associazioni rappresentative dei
Beneficiari e dalle Leghe, ai quali, comunque, non è vincolato. II Consiglio di
Amministrazione deve, in ogni caso, tenere conto della legittimità delle pretese
economiche vantate dai Beneficiari, da valutarsi in funzione della legislazione statale e della
normativa sportiva vigenti.
3.5 Non sono reclamabili somme riferibili a periodi e a titoli differenti rispetto a quelli
sopra specificati, neppure se riconosciute dal competente Collegio Arbitrale.
Art. 4
4.1 Il Fondo può, inoltre, perseguire finalità di solidarietà sociale in favore dei Beneficiari
particolarmente bisognosi e, per l’effetto, svolgere la propria attività nei seguenti settori:
- assistenza sanitaria;
- assistenza sociale e socio - sanitaria;
- tutela dei diritti civili;
- beneficenza;
- corsi di formazione per calciatori, ex calciatori, tecnici.
4.2 Nell’ambito delle attività sopra elencate, la contribuzione a favore dei Beneficiari verrà
determinata dal Consiglio di Amministrazione e sarà corrisposta, in particolare, con
l’obiettivo di beneficiare calciatori e tecnici, sia nel corso della loro carriera
professionistica, sia successivamente al termine della stessa e loro familiari in condizioni
di disagio economico e/o in situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, situazioni
di devianza, di degrado e di emarginazione sociale.
4.3 La contribuzione potrà altresì essere disposta per l’organizzazione di iniziative
congiunte e progetti di responsabilità sociale da parte degli Enti Costitutori, aventi finalità
di particolare rilevanza sociale e solidaristica.
4.4 Il Fondo, sulla base di indicazioni e/o disposizioni ricevute dagli Enti Costitutori, potrà
destinare risorse ad altri Fondi e/o comunque, a soggetti che operano nell’ambito e
secondo i principi e le norme che regolano l’attività della FIGC.
Art. 5
5.1 Gli Enti Costitutori sono tenuti al versamento contributivo ordinario annuale,
destinato alle spese di funzionamento del Fondo, da effettuare all’atto della costituzione
dello stesso e, successivamente, entro il 31 ottobre di ciascun anno, del seguente importo
• Lega Serie B Euro 20.000,00
• Lega Pro Euro 20.000,00
• AIC Euro 20.000,00
• AIAC Euro 10.000,00
5.2 Inoltre, il Fondo riceverà, dalle società associate alla Lega Serie B, Lega Pro e divisione
Serie A femminile Professionistica, le contribuzioni derivanti dal versamento obbligatorio
a carico degli atleti e tecnici eventualmente previsto nei rispettivi Accordi Collettivi
sottoscritti con l’AIC e l’AIAC, pari allo 0,50%, da calcolarsi sulla retribuzione annua
lorda, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia fiscale e previdenziale. I contributi
dovuti verranno trasferiti direttamente dalle società al Fondo.
5.3 Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di tutti i consiglieri espressione
di tutti gli Enti Costitutori, potrà richiedere agli Enti Costitutori il versamento di eventuali
contributi straordinari per particolari ed eccezionali esigenze legate esclusivamente al
funzionamento del Fondo, versamento che dovrà essere effettuato entro il termine di 30
gg. dalla comunicazione della delibera del Consiglio.
5.4 Gli Enti Costitutori, con delibera unanime (ovvero assunta con il consenso di ognuno
di essi), potranno autorizzare il Fondo ad assumere finanziamenti presso Istituti di Credito
indicati dagli stessi Enti. Per detti finanziamenti dovrà essere prestata totale garanzia per
la restituzione di tutte le somme, anche solo eventualmente dovute, da uno o più degli
Enti Costitutori. Detti finanziamenti dovranno essere, altresì, autorizzati dal Consiglio di
Amministrazione, con delibera assunta con votazione unanime di tutti i componenti, ai
sensi dell'art. 12.3.
Art. 6
6.1 Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque
membri nominati: uno dalla Lega Serie B, uno dalla Lega Pro, due dall’AIC, uno
dall’AIAC. In caso di mancata nomina, per qualsivoglia motivo o ragione, l’indicazione del
componente sarà affidata al Presidente della FIGC.
6.2 Nella prima riunione, i membri del Consiglio di Amministrazione nominano, nel
proprio seno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art. 7
7.1 Le funzioni di vigilanza e controllo sull’amministrazione del Fondo spettano ad un
Revisore unico iscritto all’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili,
nominato dall’Assemblea che provvederà anche alla nomina di un Revisore supplente.
Art. 8
8.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Revisore unico durano in carica
fino al 31 dicembre di ciascun quadriennio e possono essere confermati; gli stessi operano
in prorogatio sino alla ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione ed alla
nomina del nuovo Revisore.
8.2 II Consiglio di Amministrazione determina l’entità della retribuzione annua spettante
al Revisore unico, applicando in via analogica quanto previsto dalla Legge in materia di
retribuzione dei Sindaci delle società di capitali. I componenti del Consiglio di
Amministrazione hanno diritto soltanto al rimborso delle spese vive sostenute nonché ad
una indennità di presenza determinata dagli Enti Costitutori.
Art. 9
9.1 In caso di cessazione dalla carica per qualsivoglia ragione dei componenti il Consiglio
di Amministrazione, questi sono sostituiti dagli Enti che li hanno nominati, mentre il
nuovo Revisore, unico verrà nominato dall’Assemblea.
9.2 I componenti di cui sopra, così nominati, permangono in carica fino alla scadenza del
mandato originario.
Art. 10
10.1 La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive o a
quattro riunioni infrannuali del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo e
del Revisore Unico comporta la decadenza dalla carica, che è dichiarata dal Consiglio di
Amministrazione.
Art. 11
11.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione del Consiglio,
delega un Consigliere affinché lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.
Art. 12
12.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno
o quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti e, comunque, almeno tre volte
l’anno con cadenza quadrimestrale. La convocazione è fatta, a mezzo lettera raccomandata
A.R. o altro mezzo, anche informatico equipollente, almeno cinque giorni prima di quello
fissato per la riunione. In caso di urgenza, è consentita la convocazione, a mezzo
telegramma, telefax o posta elettronica almeno due giorni prima di quello fissato per la
riunione.
12.2 La convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché
l’ordine del giorno. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno tre
componenti di cui uno deve essere il Presidente o il consigliere delegato.
12.3 Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza relativa, ad eccezione delle
deliberazioni nelle materie di cui all’art. 5.3 e alla lettera f dell’art. 13, nonché dell’art. 5.4,
da assumersi con votazione unanime di tutti gli aventi diritto. Delle riunioni è redatto
verbale sottoscritto dal Presidente o dal Consigliere delegato e dal Segretario della stessa.
Nel caso di votazione unanime di cui sopra, tutti i Consiglieri dovranno sottoscrivere il
verbale per approvazione, anche successivamente in caso di partecipazione a distanza alla
riunione. I fondi così costituiti potranno essere utilizzati anche per l’erogazione di
contributi straordinari a favore di tesserati, per Società che hanno disatteso l'obbligo di
garanzie, a mezzo fideiussioni, il pagamento degli emolumenti oggetto di contratti
regolarmente depositati presso le competenti leghe.
12.4 Le riunioni del Consiglio d’Amministrazione si possono svolgere anche per
audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi
verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che
provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta
la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti,
regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della
riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione
simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o
trasmettere documenti.
12.5 Il Segretario del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed ha diritto ad
un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 13
13.1 Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e
straordinaria del Fondo, in conformità della legge e del presente Statuto. In particolare
spetta al Consiglio:
a) stabilire, nei limiti di cui al presente Statuto, l’ammontare delle contribuzioni a favore
dei Beneficiari soggetti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e disporre la liquidazione;
b) provvedere all’impiego delle disponibilità del Fondo e alle eventuali modifiche di
impiego, al fine di meglio realizzare le finalità istituzionali del Fondo;
c) formulare le previsioni sull'andamento del Fondo e deliberare i provvedimenti necessari
all'equilibrio di gestione;
d) redigere il rendiconto annuale patrimoniale ed economico;
e) predisporre la relazione sulla gestione del Fondo, sul rendiconto annuale patrimoniale
ed economico;
f) disporre l’eventuale versamento dei contributi straordinari richiesti ai sensi del
precedente art. 5;
g) determinare la struttura e l’eventuale organico necessari all’amministrazione del Fondo;
h) assumere ogni altro provvedimento necessario od opportuno al migliore
funzionamento del Fondo.
13.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, composto
dal Presidente e da due Consiglieri, delegando allo stesso le proprie funzioni, ad eccezione
di quelle previste dalle lettere a), d), f) del precedente comma.
13.3 Il Comitato Esecutivo delibera sempre all’unanimità.
13.4 Per determinare funzioni o per singoli negozi il Consiglio di Amministrazione potrà
conferire delega a singoli Consiglieri o a procuratori “ad negotia” determinandone i poteri.
Art. 14
14.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo,
la firma in giudizio verso i terzi. Egli porta ad esecuzione le delibere del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
Art. 15
15.1 Gli Enti Costitutori sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta
l'anno con raccomandata A.R., o altro mezzo anche informatico equipollente, inviata
almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare.
15.2 In caso di urgenza, è consentita la convocazione, a mezzo telegramma, telefax o posta
elettronica, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In Assemblea, gli Enti
Costitutori sono rappresentati dai rispettivi Legali rappresentanti o da terzi muniti di
regolare delega.
15.3 L’Assemblea, fatto salvo quanto disposto dal presente Statuto, delibera:
a) sul rendiconto annuale patrimoniale ed economico e sulla relativa relazione del
Consiglio di Amministrazione;
b) sulle modifiche dello Statuto.
15.4 L’Assemblea potrà essere convocata, oltre che presso la sede sociale, anche in località
diversa sempreché sia nel territorio italiano.
15.5 L’assemblea potrà validamente riunirsi anche senza convocazione purché vi
partecipino tutti gli aventi diritto.
Art. 16
16.1 L’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente Dell’Assemblea nomina un
segretario, il quale può essere scelto anche fra persone estranee.
16.2 Compete al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle eventuali deleghe
e comunque il diritto di intervento in assemblea. Delle riunioni è redatto verbale
sottoscritto dal Presidente e dal segretario della stessa.
16.3 L’Assemblea è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole
di almeno tre Enti Costitutori. Nella materia di cui alla lettera b) dell’art. 15, l’Assemblea
delibera con il voto favorevole di tutti gli Enti Costitutori.
16.4 L’assemblea può validamente svolgersi con l’intervento dei partecipanti dislocati in
più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i
principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tal caso l’assemblea
dovrà svolgersi alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione
degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati
della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione
simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o
trasmettere documenti;
- che siano indicati nell’avviso di convocazione la possibilità di partecipare all’assemblea
da remoto e i metodi di collegamento.
Art. 17
17.1 Il Patrimonio del Fondo è costituito da:
a) le contribuzioni di cui al precedente articolo 5;
b) i redditi derivanti dall’investimento dei mezzi disponibili;
c) i proventi straordinari di qualsiasi specie, da chiunque e a qualunque titolo provenienti;
d) eventuali ulteriori somme da destinare al Fondo in applicazione di disposizioni
regolamentari FIGC vigenti;
e) le somme riscosse, a seguito delle domande di ammissione allo stato passivo presentate
dal Fondo in surroga nei diritti dei beneficiari delle contribuzioni, dalle procedure
concorsuali delle società di calcio dichiarate fallite e le somme rivenienti dal versamento
del contributo straordinario di cui all’art. 52, comma 6, delle N.O.I.F.;
f) le somme rivenienti dal versamento del contributo di cui all’art. 52, comma 10 delle
N.O.I.F.;
g) le somme a titolo di contributo straordinario che le società ripescate in caso di vacanza
di organico dei campionati professionisti dovranno versare alla FIGC ai sensi del
comunicato ufficiale annuale di integrazione degli organici.
Art. 18
18.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede ad investire le disponibilità del Fondo nelle
seguenti forme:
- titoli di Stato o comunque garantiti dallo Stato;
- obbligazioni o titoli equivalenti emessi dagli istituti di Credito Fondiario o di Credito
Industriale;
- obbligazioni di Società di interesse nazionale e quotate nelle borse valori e in fondi di
investimento cui sono partecipi istituti di credito di interesse nazionale ad eccezione di
quelli aventi base interamente o parzialmente titoli azionari;
- fondi rustici, fabbricati e terreni urbani e/o in azioni o quote di partecipazione a società
immobiliari, anche per l’intero capitale sociale, purché siano solo proprietarie di beni
immobili;
- in depositi presso banche e/o titoli equipollenti;
- in fondi comuni di investimento quote od azioni O.I.V.C.M. (organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari) od in azioni S.I.C.A.V. (società d'investimento a capitale
variabile) ad eccezione di quelle aventi base interamente o parzialmente in titoli azionari
od operanti nel settore monetario.
Art. 19
19.1 Il Fondo chiude la propria gestione il 30 giugno di ciascun anno solare. Nei tre mesi
successivi il Consiglio di Amministrazione deve redigere ed inviare al Revisore unico il
rendiconto annuale patrimoniale ed economico e la relativa relazione.
19.2 Il Revisore unico redige la propria redazione 15 giorni prima dall’Assemblea tenuta a
deliberare su quanto previsto dal precedente art. 15.3 - lettera a), Assemblea da convocarsi
entro il 31 ottobre di ciascun anno. Il Consiglio d’Amministrazione provvede ad inviare
copia degli elaborati di cui al presente articolo agli Enti Costitutori il Fondo.
Art. 20
20.1 Le disponibilità del Fondo non possono essere, direttamente o indirettamente,
distratte per finalità non previste dal presente Statuto.
Art. 21
21.1 Le contribuzioni del Fondo vengono erogate ai Beneficiari nel limite massimo di
Euro 75.000,00.
21.2 Le contribuzioni erogate ai Beneficiari non potranno comunque superare
complessivamente il limite massimo di Euro 5.000.000,00 per le somme riferibili ad ogni
singola stagione sportiva. Nei casi in cui l’applicazione del criterio di liquidazione statutario
superi tale importo, il Consiglio di Amministrazione dovrà stabilire dei parametri diversi
da applicare per la liquidazione delle contribuzioni.
21.3 Dal contributo dovrà in ogni caso essere detratto quanto già percepito nel corso della
stagione sportiva a cui si riferiscono le somme richieste nonché quanto percepito dai
Beneficiari a titolo di aliunde perceptum in forza di altri contratti di diritto sportivo stipulati
nella stagione sportiva di riferimento.
Art. 22
22.1 Al fine di ottenere la contribuzione, ciascun interessato dovrà, a pena di decadenza,
presentare al Fondo apposita istanza da spedire a mezzo raccomandata A.R. o altro
mezzo, anche informatico, equipollente entro il termine perentorio di mesi sei dalla data
del Comunicato Ufficiale della FIGC di revoca o decadenza della affiliazione ovvero di
esclusione o non ammissione al Campionato di competenza della Società di
appartenenza. Ai fini della decorrenza del termine si terrà conto del primo, in ordine di
pubblicazione, dei Comunicati Ufficiali contenenti uno dei suddetti provvedimenti.
22.2 L’istanza debitamente sottoscritta dovrà essere corredata dal contratto economico e
dall'eventuale delibera dei Collegi Arbitrali. L’istanza dovrà, inoltre, contenere espressa
dichiarazione di non aver percepito le somme richieste con l’obbligo di non richiedere o
di accettare, nel limite di quanto sarà liquidato dal Fondo, da nessun altro soggetto le
somme oggetto dell’istanza.
22.3 Nel limite del contributo erogato, il Fondo potrà surrogarsi nei diritti dei beneficiari
delle contribuzioni nei confronti di eventuali procedure concorsuali.
22.4 Nel limite del contributo ricevuto, ciascun beneficiario dovrà rilasciare al Fondo
apposita dichiarazione di quietanza con surrogazione ai sensi dell'art. 1201 del Codice
Civile.
Art. 23
23.1 È facoltà degli Enti Costitutori recedere in ogni tempo dal rapporto associativo.
23.2 Il recesso avrà effetto dalla stagione sportiva successiva a quella nel corso della
quale verrà esercitato purché sia manifestato almeno tre mesi prima della scadenza.
23.3 L’Ente recedente resterà obbligato al versamento dei contributi ordinari maturati e
non ancora versati sino al termine della stagione sportiva nella quale viene esercitato il
recesso.
Art. 24
24.1 Gli Enti Costitutori si obbligano sin d'ora a consentire ad altri soggetti, aderenti in
via esclusiva alla FIGC ed assoggettati alle norme dalla stessa emanate, di partecipare al
Fondo assumendo lo status e, quindi, gli stessi diritti e obblighi degli Enti Costitutori,
previa modifica del presente Statuto da approvarsi ai sensi del combinato disposto degli
artt. 15 e 16, finalizzata a garantire ai nuovi aderenti la rappresentanza negli organi del
Fondo.
24.2 Gli stessi Enti Costitutori potranno, altresì, partecipare ad altro o altri Fondi aventi
le medesime finalità e funzioni qui previste, la cui costituzione dovesse essere promossa
d’intesa con altri soggetti aderenti in via esclusiva alla FIGC e assoggettati alle normative
dalla stessa emanate.
24.3 La partecipazione contestuale di tutti gli aderenti alla costituzione di un nuovo
Fondo integrerà, ai sensi del successivo articolo 25, causa di estinzione di questo, le cui
dotazioni dovranno confluire nel nuovo organismo costituito.
Art. 25
25.1 Il Fondo si estingue nel caso in cui lo scopo per il quale è stato costituito sia
divenuto di difficile o impossibile realizzazione o di scarsa utilità, ovvero qualora tutti gli
associati siano venuti a mancare ovvero nell’ipotesi di partecipazioni di tutti gli Enti
aderenti a questo Fondo ad altro avente le stesse finalità e funzioni, ovvero per
provvedimento dell’Autorità governativa.
25.2 Quando lo scopo associativo sia divenuto di difficile o di impossibile realizzazione
ovvero di scarsa utilità, il Consiglio di Amministrazione del Fondo deve darne pronta
comunicazione agli Enti Costitutori i quali dovranno senza indugio rimuovere le cause
che rendono difficile o impossibile il raggiungimento dello scopo associativo ovvero
deliberare l’estinzione dell’Ente.
25.3 Maturate le condizioni di fatto e di diritto per lo scioglimento, il Consiglio di
Amministrazione adotterà i provvedimenti necessari alla liquidazione del Fondo in
conformità alle previsioni di cui agli artt. da 11 a 21 delle disposizioni di attuazione del
Codice Civile.
25.4 È facoltà degli Enti Costitutori nominare i liquidatori con le maggioranze previste
dall'art. 21, 3° comma del Codice Civile.
Art. 26
26.1 Ogni e qualsiasi controversia dovesse nascere tra gli associati in ordine
all'interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto associativo dovrà
essere deferito ad un Collegio Arbitrale con sede in Roma presso la FIGC.
26.2 Il Collegio, composto da tre arbitri, da nominarsi in conformità al Regolamento
della Camera Arbitrale di Roma, pronuncerà in modo irrituale, rappresentando il lodo
manifestazione di volontà negoziale e transattiva delle parti.